Calcolo danno esistenziale
Lo Studio Martelli & Partners, è costantemente impegnato nello studio dell’evoluzione del concetto del danno esistenziale e del danno biologico, alla luce delle nuove elaborazioni dottrinarie nonché delle pronunce della Corte di Cassazione.Una costante e puntuale conoscenza dei nuovi criteri di individuazione e specificazione di queste due voci, permette allo Studio Martelli & Partners di offrire la migliore assistenza legale nel campo del risarcimento danni. Solo oggi è infatti possibile dare una definizione precisa del danno esistenziale ed anche la figura del danno biologico è venuta creandosi nel corso degli anni ad opera della giurisprudenza e si è affiancata alle figure del danno patrimoniale e del danno morale previste dalla legge.Il danno esistenziale si concreta in un pregiudizio non patrimoniale, identificantesi con la lesione, tendenzialmente permanente, di interessi costituzionali e diritti fondamentali relativi allo sviluppo, allo svolgimento ed alla affermazione della personalità (art. 2 della Costituzione) in conseguenza di un fatto illecito. A fronte di una enucleazione così specifica del danno esistenziale, certa dottrina e certa giurisprudenza, hanno ricondotto nel novero del danno esistenziale ipotesi del tutto eterogenee tra loro :
*il
risarcimento del danno esistenziale a seguito di cattivo taglio di
capelli (GdP Catania, 25.4.99); *per perdita del filmino
relativo alla cerimonia delle proprie nozze (Pret. Salerno, Sez. dist.
Eboli, 17.02.1997 in Giust. Civ. 1998, I, 2037); *per ritardata attivazione del
servizio telefonico cellulare (GdP Verona, 18.3.2000 in Giur.
It.2001, 1159); *per
ritardo dell’aereo, seppure significativo e conseguente attesa in
aeroporto (GdP Milano 18.12.2000); *per illegittima irrogazione di
contravvenzione stradale (GdP di Bologna 08.02.2001 in Danno e resp.
2001, 981ss); *
per aver dovuto compiere con urgenza una notifica di un provvedimento
giurisdizionale attraverso l’Ufficio Notifiche, dopo averla inutilmente
tentata a mezzo posta, e dunque per lo stress ed il turbamento
derivante all’avvocato per il pericolo di incorrere nella decadenza
dell’intera procedura, con successivo danno e responsabilità
professionale nei confronti del proprio assistito (GdP di Avellino,
06.05.2001); per il maggior disagio conseguente all’avere subito un
sinistro stradale fuori dalla propria provincia.
Ciò
che è importante sottolineare, è che tutti questi esempi, non sono
altro che mere aspettative o semplici interessi alla conservazione
dello status quo, all’esercizio di facoltà o poteri di attività
abitualmente riconosciuti, che non dovrebbero giustificare l’intervento
della tutela giudiziale, soprattutto perché trattasi di ipotesi di
momentanee o episodiche compressioni o limitazioni. Nel ricondurli alla fattispecie
del danno esistenziale, viene effettuata una operazione non corretta di
costituzionalizzazione di meri interessi ed aspettative:
in tutti i casi sopra descritti è difficile, infatti, supporre quello
stravolgimento di abitudini, modi d’essere, di rapporti interpersonali,
di aspirazioni che invece è palese riscontrare nelle ipotesi di grave
incidente o infortunio sul lavoro, a carico di una donna
rimasta vittima di violenza sessuale, a carico della persona
ingiustamente reclusa, dei genitori che assistono alla nascita di un
figlio malformato per inesperienza del ginecologo. Da quanto
sopra esposto emerge che il danno de quo, per essere valutato e
liquidato, deve incidere in maniera specifica e permanente sui rapporti
familiari e personali, su hobbies, attività sportive e ludiche del
danneggiato mentre le normali e naturali conseguenze nefaste generiche
sono già ricompresse nella liquidazione del danno biologico o morale.
Vi
deve dunque essere una violazione o compressione di un diritto
inviolabile (costituzionalmente riconosciuto) dell’individuo.
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Una
problematica spesso incontrata dallo Studio Martelli & Partners
nello svolgimento della propria attività di operatore del diritto,
riguarda la liquidazione motu proprio del giudicante di
tale tipologia di danno in assenza di allegazione di prove
del danno subito ovvero in presenza di una mera indicazione di taluni
fatti.Va subito evidenziato che se al giudicante può essere rimesso il
potere di cercare di comprendere quale sia il bene protetto che si
assume essere leso, altro è supporre una possibile attività
giudiziaria di supplenza, rispetto a quella spettante al procuratore
della parte istante, diricerca dal materiale probatorio fornito di voci di danno
corrispondenti a fattispecie risarcitorie non dedotte e non soprattutto
non richieste.
Di certo non può bastare chiedere
l’integrale risarcimento del danno in tutte le sue possibili
espressioni in cui esso possa configurarsi. Da una
parte, infatti, deve essere data al convenuto la possibilità di
difendersi e di esercitare il contraddittorio: egli ha, infatti, il
diritto di sapere se l’attore ritiene violato un interesse di rango
costituzionale e quale esso sia, se tale violazione abbia comportato la
compromissione delle attività realizzatrici della persona ed in quale
misura o grado di intensità e per quale durata.
Non si
può quindi far ricorso a formule standardizzate, e sostanzialmente
elusive della fattispecie concreta, ravvisando il danno esistenziale come
automatica conseguenza della lesione.E’ necessario dare la prova di
tutto ciò che concretamente ha inciso in senso negativo nella sfera
dell’attore, alterandone l’equilibrio e le abitudini di vita: se non
c’è pregiudizio, non c’è nulla da risarcire.
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