Calcolo danno esistenziale

 

Lo Studio Martelli & Partners, è costantemente impegnato nello studio dell’evoluzione del concetto del danno esistenziale e del danno biologico, alla luce delle nuove elaborazioni dottrinarie nonché delle pronunce della Corte di Cassazione.Una costante e puntuale conoscenza dei nuovi criteri di individuazione e specificazione di queste due voci, permette allo Studio Martelli & Partners di offrire la migliore assistenza legale nel campo del risarcimento danni. Solo oggi è infatti possibile dare una definizione precisa del danno esistenziale ed anche la figura del danno biologico è venuta creandosi nel corso degli anni ad opera della giurisprudenza e si è affiancata alle figure del danno patrimoniale e del danno morale previste dalla legge.Il danno esistenziale si concreta in un pregiudizio non patrimoniale, identificantesi con la lesione, tendenzialmente permanente, di interessi costituzionali e diritti fondamentali relativi allo sviluppo, allo svolgimento ed alla affermazione della personalità (art. 2 della Costituzione)  in conseguenza di un fatto illecito. A fronte di una enucleazione così specifica del danno esistenziale, certa dottrina e certa giurisprudenza, hanno ricondotto nel novero del danno esistenziale ipotesi del tutto eterogenee tra loro :

*il risarcimento del danno esistenziale a seguito di cattivo taglio di capelli (GdP Catania, 25.4.99); *per perdita del filmino relativo alla cerimonia delle proprie nozze (Pret. Salerno, Sez. dist. Eboli, 17.02.1997 in Giust. Civ. 1998, I, 2037); *per ritardata attivazione del servizio telefonico  cellulare (GdP Verona, 18.3.2000 in Giur. It.2001, 1159); *per ritardo dell’aereo, seppure significativo e conseguente attesa in aeroporto (GdP Milano 18.12.2000); *per illegittima irrogazione di contravvenzione stradale (GdP di Bologna 08.02.2001 in Danno e resp. 2001, 981ss); * per aver dovuto compiere con urgenza una notifica di un provvedimento giurisdizionale attraverso l’Ufficio Notifiche, dopo averla inutilmente tentata a mezzo posta, e dunque per lo stress ed il turbamento derivante all’avvocato per il pericolo di incorrere nella decadenza dell’intera procedura, con successivo danno e responsabilità professionale nei confronti del proprio assistito (GdP di Avellino, 06.05.2001); per il maggior disagio conseguente all’avere subito un sinistro stradale fuori dalla propria provincia.

Ciò che è importante sottolineare, è che tutti questi esempi, non sono altro che mere aspettative o semplici interessi alla conservazione dello status quo, all’esercizio di facoltà o poteri di attività abitualmente riconosciuti, che non dovrebbero giustificare l’intervento della tutela giudiziale, soprattutto perché trattasi di ipotesi di momentanee o episodiche compressioni o limitazioni. Nel ricondurli alla fattispecie del danno esistenziale, viene effettuata una operazione non corretta di costituzionalizzazione di meri interessi ed aspettative: in tutti i casi sopra descritti è difficile, infatti, supporre quello stravolgimento di abitudini, modi d’essere, di rapporti interpersonali, di aspirazioni che invece è palese riscontrare nelle ipotesi di grave incidente  o infortunio sul lavoro, a carico di una donna rimasta vittima di violenza sessuale, a carico della persona ingiustamente reclusa, dei genitori che assistono alla nascita di un figlio malformato per inesperienza del ginecologo. Da quanto sopra esposto emerge che il danno de quo, per essere valutato e liquidato, deve incidere in maniera specifica e permanente sui rapporti familiari e personali, su hobbies, attività sportive e ludiche del danneggiato mentre le normali e naturali conseguenze nefaste generiche sono già ricompresse nella liquidazione del danno biologico o morale.

Vi deve dunque essere una violazione o compressione di un diritto inviolabile (costituzionalmente riconosciuto) dell’individuo.

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Una problematica spesso incontrata dallo Studio Martelli & Partners nello svolgimento della propria attività di operatore del diritto, riguarda la liquidazione motu proprio del giudicante di tale tipologia di danno in assenza di  allegazione di prove del danno subito ovvero in presenza di una mera indicazione di taluni fatti.Va subito evidenziato che se al giudicante può essere rimesso il potere di cercare di comprendere quale sia il bene protetto che si assume essere leso, altro è supporre  una possibile attività giudiziaria di supplenza, rispetto a quella spettante al procuratore della parte istante, diricerca dal materiale probatorio fornito di voci di danno corrispondenti a fattispecie risarcitorie non dedotte e non soprattutto non richieste.

Di certo non può bastare chiedere l’integrale risarcimento del danno in tutte le sue possibili espressioni in cui esso possa configurarsi. Da una parte, infatti, deve essere data al convenuto la possibilità di difendersi e di esercitare il contraddittorio: egli ha, infatti, il diritto di sapere se l’attore ritiene violato un interesse di rango costituzionale e quale esso sia, se tale violazione abbia comportato la compromissione delle attività realizzatrici della persona ed in quale misura o grado di intensità e per quale durata.
Non si può quindi far ricorso a formule standardizzate, e sostanzialmente elusive della fattispecie concreta, ravvisando il danno esistenziale come automatica conseguenza della lesione.E’ necessario dare la prova di tutto ciò che concretamente ha inciso in senso negativo nella sfera dell’attore, alterandone l’equilibrio e le abitudini di vita: se non c’è pregiudizio, non  c’è nulla da risarcire.

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