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Lo Studio
Martelli & Partners, è costantemente impegnato nello
studio dell’evoluzione del concetto del danno
esistenziale e del danno biologico,
alla luce delle nuove elaborazioni dottrinarie nonché delle pronunce
della Corte di Cassazione.Una
costante e puntuale conoscenza dei nuovi criteri di individuazione e
specificazione di queste due voci, permette allo Studio Martelli &
Partners di offrire la migliore assistenza legale nel campo del
risarcimento danni.
Solo oggi è infatti possibile dare una definizione precisa del
danno esistenziale ed anche la figura del danno biologico è
venuta creandosi nel corso degli anni ad opera della
giurisprudenza e si è affiancata alle figure del danno
patrimoniale e del danno morale previste dalla legge.Il
danno esistenziale si concreta in un pregiudizio non
patrimoniale, identificantesi con la lesione, tendenzialmente
permanente, di interessi costituzionali e diritti fondamentali
relativi allo sviluppo, allo svolgimento ed alla affermazione
della personalità (art. 2 della Costituzione) in conseguenza
di un fatto illecito.
A fronte di una enucleazione così specifica del
danno esistenziale, certa dottrina e certa giurisprudenza,
hanno ricondotto nel novero del danno esistenziale ipotesi del
tutto eterogenee tra loro :
*il risarcimento del danno esistenziale a seguito di
cattivo taglio di capelli (GdP Catania, 25.4.99); *per perdita del filmino relativo alla cerimonia delle
proprie nozze (Pret. Salerno, Sez. dist. Eboli, 17.02.1997 in
Giust. Civ. 1998, I, 2037); *per ritardata attivazione del servizio telefonico
cellulare (GdP Verona, 18.3.2000 in Giur. It.2001, 1159); *per ritardo dell’aereo, seppure significativo e
conseguente attesa in aeroporto (GdP Milano 18.12.2000); *per illegittima irrogazione di contravvenzione stradale
(GdP di Bologna 08.02.2001 in Danno e resp. 2001, 981ss); * per aver dovuto compiere con urgenza una notifica di un
provvedimento giurisdizionale attraverso l’Ufficio
Notifiche, dopo averla inutilmente tentata a mezzo posta, e
dunque per lo stress ed il turbamento derivante
all’avvocato per il pericolo di incorrere nella
decadenza dell’intera procedura, con successivo danno e
responsabilità professionale nei confronti del proprio
assistito (GdP di Avellino, 06.05.2001); per il maggior disagio
conseguente all’avere subito un sinistro stradale fuori
dalla propria provincia.
Ciò che è importante sottolineare, è che tutti questi esempi,
non sono altro che mere aspettative o semplici interessi alla
conservazione dello status quo, all’esercizio di facoltà
o poteri di attività abitualmente riconosciuti, che non
dovrebbero giustificare l’intervento della tutela
giudiziale, soprattutto perché trattasi di ipotesi di
momentanee o episodiche compressioni o limitazioni.
Nel ricondurli alla fattispecie del danno esistenziale, viene
effettuata una operazione non corretta di
costituzionalizzazione di meri interessi ed aspettative: in
tutti i casi sopra descritti è difficile, infatti, supporre
quello stravolgimento di abitudini, modi d’essere, di
rapporti interpersonali, di aspirazioni che invece è palese
riscontrare nelle ipotesi di grave incidente o infortunio sul
lavoro, a carico di una donna rimasta vittima di violenza
sessuale, a carico della persona ingiustamente reclusa, dei
genitori che assistono alla nascita di un figlio malformato per
inesperienza del ginecologo.
Da
quanto sopra esposto emerge che il danno de quo, per essere valutato e
liquidato, deve incidere in maniera specifica e permanente sui rapporti
familiari e personali, su hobbies, attività sportive e ludiche del
danneggiato mentre le normali e naturali conseguenze nefaste generiche
sono già ricompresse nella liquidazione del danno biologico o morale.
Vi
deve dunque essere una violazione o compressione di un diritto
inviolabile (costituzionalmente riconosciuto) dell’individuo.
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informazioni
Una problematica spesso incontrata dallo Studio Martelli
& Partners nello svolgimento della propria attività di
operatore del diritto, riguarda la liquidazione motu proprio del giudicante di
tale tipologia di danno in assenza di allegazione di prove del
danno subito ovvero in presenza di una mera indicazione di
taluni fatti.Va subito evidenziato che se al giudicante può essere rimesso
il potere di cercare di comprendere quale sia il bene protetto
che si assume essere leso, altro è supporre una possibile
attività giudiziaria di supplenza, rispetto a quella spettante
al procuratore della parte istante, diricerca dal
materiale probatorio fornito di voci di danno
corrispondenti a fattispecie risarcitorie non dedotte e non
soprattutto non richieste.
Di certo non può bastare chiedere l’integrale
risarcimento del danno in tutte le sue possibili espressioni in
cui esso possa configurarsi.
Da una parte, infatti, deve essere data al convenuto la
possibilità di difendersi e di esercitare il contraddittorio:
egli ha, infatti, il diritto di sapere se l’attore
ritiene violato un interesse di rango costituzionale e quale
esso sia, se tale violazione abbia comportato la compromissione
delle attività realizzatrici della persona ed in quale misura o
grado di intensità e per quale durata.
Non si può quindi far ricorso a formule standardizzate,
e sostanzialmente elusive della fattispecie concreta,
ravvisando il danno esistenziale come
automatica conseguenza della lesione.E’ necessario dare la prova di tutto ciò che
concretamente ha inciso in senso negativo nella sfera
dell’attore, alterandone l’equilibrio e le
abitudini di vita: se non c’è pregiudizio, non
c’è nulla da risarcire.
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