danno biologico
 

Calcolo Danno Biologico

Per quel che concerne il danno biologico, è importante sottolineare come la ricerca dei suoi caratteri essenziali sia frutto di una lenta ed elaborata loro individuazione sia da parte della Giurisprudenza che della dottrina. Lo Studio Martelli & Partners, per meglio rispondere alle problematiche relative al risarcimento di tale tipologia di danno, ha da sempre seguito negli anni con particolare attenzione, tale evoluzione e tali nuovi orientamentiAttualmente dottrina e Giurisprudenza, sono finalmente concordi nell’individuare il contenuto di tale figura nella “menomazione dell’integrità psicofisica della persona in sé e per sé considerata, in quanto incidente sul valore uomo in tutta la sua concreta dimensione, che non si esaurisce nella sola attitudine a produrre ricchezza, ma si collega alla somma delle funzioni naturali afferenti al soggetto nell’ambiente in cui la vita si esplica, ed aventi rilevanza non solo economica, ma anche biologica, sociale culturale ed estetica.” Il danno alla salute deve essere risarcito, in ogni caso di danno alla persona, mentre il danno morale e quello patrimoniale lo saranno solo se quanto al primo, derivi da un atto illecito che abbia carattere penale quanto al secondo sia dimostrata la effettiva diminuzione patrimoniale. Nel corso degli anni, in questa categoria del danno alla salute, sono venuti inserendosi diverse tipologie di danno: da quello alla vita di relazione, inteso come danno che incide negativamente sull’esplicazione di attività diverse da quella lavorativa normale, come le attività sociali e ricreative, a quello del danno alla sfera sessuale, consistente nella menomazione autonomo-funzionale del soggetto, idonea a modificarne le preesistenti condizioni psicofisiche, e quindi ad incidere negativamente sulla sfera individuale, al danno estetico come lesione delle funzioni naturali dell’uomo nella sua dimensione.
Volendo sintetizzare, è possibile formulare un elenco che può considerarsi riassuntivo di tutte le posizioni che possono appalesare l’esistenza di un danno biologico:


- modificazione dell’aspetto esteriore, ossia dei caratteri morfologici della persona;
- riduzione dell’efficienza psicofisica, ossia ridotta possibilità di utilizzare il corpo;- riduzione della capacità sociale, ossia dell’attitudine della persona ad affermarsi nella vita di relazione con gli altri; - riduzione della capacità lavorativa generica, ossia dell’attitudine dell’uomo al lavoro in generale; - perdita di chances lavorative o lesione del diritto alla libertà di scelta del lavoro; - maggior fatica nell’espletamento del proprio lavoro, senza perdita di guadagno;

Contatta lo Studio per maggiori informazioni

L’onere della prova che incombe su colui che agisce in giudizio per il risarcimento del danno alla persona, assume ovviamente contenuti diversi in relazione alla natura del danno del quale si pretende il risarcimento, a seconda che si tratti di danno biologico o di danno patrimoniale in senso stretto. Poiché il danno biologico si identifica con l’evento dannoso e si qualifica dunque come danno-evento, una volta dimostrata la lesione, si è anche dimostrata l’esistenza del danno biologico in quanto il fatto costitutivo del diritto al risarcimento del danno si identifica con la lesione stessa , pur restando la necessità di provare l’entità della menomazione dell’integrità psicofisica subita.
Lo Studio Martelli & Partners si avvale e collabora con un valido staff medico che provvede all’elaborazione di perizie medico-legali in grado di accertare il grado di invalidità subito dal soggetto leso ed appurare con estrema precisione l’entità del danno considerata in tutte le sue possibili estensioni.


Contatta lo Studio per maggiori informazioni

 
Agenzia Pubblicitaria