Per quel che
concerne il danno biologico, è
importante sottolineare come la ricerca dei suoi caratteri
essenziali sia frutto di una lenta ed elaborata loro individuazione
sia da parte della Giurisprudenza che della dottrina.
Lo
Studio Martelli & Partners, per meglio rispondere alle
problematiche relative al risarcimento di tale tipologia di danno, ha
da sempre seguito negli anni con particolare attenzione, tale
evoluzione e tali nuovi orientamenti. Attualmente dottrina e
Giurisprudenza, sono finalmente concordi nell’individuare il contenuto
di tale figura nella “menomazione dell’integrità psicofisica della
persona in sé e per sé considerata, in quanto incidente sul valore uomo
in tutta la sua concreta dimensione, che non si esaurisce nella sola
attitudine a produrre ricchezza, ma si collega alla somma delle
funzioni naturali afferenti al soggetto nell’ambiente in cui la vita si
esplica, ed aventi rilevanza non solo economica, ma anche biologica,
sociale culturale ed estetica.”
Il danno alla salute deve essere
risarcito, in ogni caso di danno alla persona, mentre il danno morale e
quello patrimoniale lo saranno solo se quanto al primo, derivi da un
atto illecito che abbia carattere penale quanto al secondo sia
dimostrata la effettiva diminuzione patrimoniale.
Nel corso degli anni, in questa
categoria del danno alla salute, sono venuti inserendosi diverse
tipologie di danno:
da quello alla vita di relazione, inteso come danno che incide
negativamente sull’esplicazione di attività diverse da quella
lavorativa normale, come le attività sociali e ricreative, a quello del
danno alla sfera sessuale, consistente nella menomazione
autonomo-funzionale del soggetto, idonea a modificarne le preesistenti
condizioni psicofisiche, e quindi ad incidere negativamente sulla sfera
individuale, al danno estetico come lesione delle funzioni naturali
dell’uomo nella sua dimensione.
Volendo
sintetizzare, è possibile formulare un elenco che può considerarsi
riassuntivo di tutte le posizioni che possono appalesare l’esistenza di
un danno biologico:
- modificazione dell’aspetto esteriore, ossia dei caratteri morfologici
della persona; -
riduzione dell’efficienza psicofisica, ossia ridotta possibilità di
utilizzare il corpo;-
riduzione della capacità sociale, ossia dell’attitudine della persona
ad affermarsi nella vita di relazione con gli altri; - riduzione della capacità
lavorativa generica, ossia dell’attitudine dell’uomo al lavoro in
generale; -
perdita di chances lavorative o lesione del diritto alla libertà di
scelta del lavoro; -
maggior fatica nell’espletamento del proprio lavoro, senza perdita di
guadagno;
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L’onere
della prova che incombe su colui che agisce in giudizio per il
risarcimento del danno alla persona, assume ovviamente contenuti
diversi in relazione alla natura del danno del quale si pretende il
risarcimento, a seconda che si tratti di danno biologico o di danno
patrimoniale in senso stretto. Poiché il danno
biologico si identifica con
l’evento dannoso e si qualifica dunque come danno-evento, una volta
dimostrata la lesione, si è anche dimostrata l’esistenza del danno
biologico in quanto il fatto costitutivo del diritto al risarcimento
del danno si identifica con la lesione stessa , pur restando la
necessità di provare l’entità della menomazione dell’integrità
psicofisica subita.
Lo Studio Martelli & Partners si
avvale e collabora con un valido staff medico che provvede
all’elaborazione di perizie medico-legali in grado di
accertare il grado di invalidità subito dal soggetto leso ed appurare
con estrema precisione l’entità del danno considerata in tutte le sue
possibili estensioni.
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